Art. 5.
(Compiti dei comuni e delle province).

      1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, i comuni e le province, esclusa ogni gestione diretta e indiretta delle attività musicali, salvo quanto previsto alla lettera b) del presente comma:

          a) concorrono alla definizione dei programmi nazionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a);

          b) partecipano, anche in forma associata, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e alla gestione di eventuali soggetti teatrali stabili ubicati nel proprio territorio;

          c) elaborano proposte per l'individuazione della residenza temporalmente definita di soggetti musicali in spazi ubicati nel proprio territorio, ai fini della redazione dei piani regionali triennali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h);

          d) partecipano, anche in forma associata, al sostegno della distribuzione della produzione musicale sul territorio;

          e) concorrono a promuovere, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), la realizzazione di infrastrutture per la fruizione della musica, nonché per la ricerca, l'elaborazione e la produzione musicali.